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Come avere un esperto esterno in classe

Quali regole vanno seguite per scegliere un esperto esterno?

Esperto al lavoro in riunione

Svolgere un’attività in classe con l’aiuto di un esperto esterno può essere un’ottima opportunità per realizzare un progetto interessante e innovativo. 

Ma quali sono gli elementi da considerare dal punto di vista procedurale e amministrativo, prima di assumere un professionista dal mondo del lavoro? 

Posso chiamare l’esperto che voglio? Quanto tempo prima ci devo pensare? Deve esserci per forza un compenso? E di quanto? Qual è la procedura? Che responsabilità comporta avere una terza persona esterna alla scuola a contatto con gli alunni? Come sono finanziati gli esperti esterni?

Senza ombra di dubbio la persona a cui porre tali quesiti è il dsga della vostra scuola, ma ci sono taluni principi generali validi per tutte le scuole che è bene conoscere. 

Per quali attività?

Innanzitutto l’attività per la quale ritenete utile ricorrere ad un esperto esterno deve essere inclusa nel PTOF di istituto. In alternativa può trattarsi di un nuovo progetto da condividere nel consiglio di classe; la relativa scheda di progetto, stilata con l’aiuto del dsga, dovrà prevedere l’intervento dell’esperto esterno e indicare un costo complessivo, seppur ipotetico. 

Il contributo dell’esperto esterno deve essere specifico. Il Dirigente Scolastico ha l’onere di verificare se, tra i docenti in forza alla scuola, dispone delle competenze congrue a realizzare le attività previste e, in caso negativo, verifica se le medesime competenze sono disponibili presso docenti di altre scuole. Solo nel caso in cui queste due ricerche risultino senza candidati, la scuola può selezionare un esperto esterno. 

Il Regolamento

La maggior parte delle istituzioni scolastiche si sono dotate di un regolamento per il conferimento di incarichi agli esperti esterni che spiega nel dettaglio la procedura di selezione e che si trova pubblicato nel sito web della scuola. 

In estrema sintesi, la normativa stabilisce che il conferimento di un incarico a un esperto avviene a seguito della comparazione dei curricoli e le scuole hanno realizzato i più diversi sistemi di tabelle e indicatori per graduare i candidati. 

Generalmente le scuole pubblicano un avviso sul proprio sito nel quale specificano che tipo di competenze stanno ricercando, i requisiti richiesti, le modalità per candidarsi e come verrà effettuata la selezione. 

Esiste anche la possibilità, se il Regolamento della scuola lo prevede, di derogare dalla procedura comparativa in casi particolari: ad esempio in presenza di soggetti di riconosciuta e indiscutibile autorevolezza, oppure per esperti meramente occasionali il cui intervento si esaurisce in un’unica prestazione e per la quale è previsto un solo rimborso spese.    

Il contratto

Una volta selezionato l’esperto, la segreteria (o il dsga) si occupa di produrre il contratto di prestazione che disciplinerà ogni aspetto del rapporto: cosa deve fare l’esperto, quando e dove, con chi deve rapportarsi, quanto sarà retribuito e a quali condizioni, clausole di riservatezza, ecc..

Attenzione perché per il docente non è finita: generalmente la segreteria chiede una sintetica relazione sull’operato dell’esperto a firma del docente che ha promosso il progetto. La relazione è, in parte, un mero obbligo burocratico a sostegno del pagamento e, in parte, una strategia per capire se la selezione è stata efficace.

Spendiamo due parole sul compenso da riconoscere all’esperto esterno. Raramente gli esperti esterni hanno tariffe equiparabili a quelle del personale della scuola e, a seconda dei settori, le tariffe orarie possono variare molto. Premesso che il Regolamento sul reclutamento degli esperti può prevedere limiti e/o modalità per stabilire i compensi, è opportuno valutare caso per caso, ovvero per ogni procedura di selezione da avviare, quale compenso attribuire a seconda della prestazione richiesta. 

Come finanziare il costo

Infine occorre porre attenzione al tipo di finanziamento destinato a coprire il costo dell’esperto. I progetti che vengono finanziati in esito a un bando, come può essere un PON o il bando di un ente locale, dovranno essere rendicontati come previsto nel medesimo bando e con ogni probabilità il docente referente sarà chiamato a produrre più documentazione a supporto del rendiconto. Per i progetti che invece sono integralmente finanziati con risorse proprie della scuola è il Dirigente Scolastico che stabilisce le modalità e il dettaglio della rendicontazione. 

Per la segreteria il lavoro non è terminato: dovrà occuparsi del pagamento del compenso e delle trattenute e imposte; verificare se dovuta ed eventualmente produrre la certificazione unica; pubblicare sul sito della scuola nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente il curricolo e i dati identificativi del contratto.

Per il docente di classe, invece, si spera che l’esperienza sia stata di valore e abbia realizzato gli obiettivi previsti. 

Gli esperti gratuiti?

E per quanto riguarda gli esperti gratuiti? Con l’unica eccezione della determinazione del compenso, anche gli esperti volontari devono essere contrattualizzati e incardinati in un progetto di Istituto; diversamente la loro presenza a scuola, in termini di assicurazione, nonché di relazione con alunni minorenni, non sarebbe possibile. 

Riferimenti normativi 

  • art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e smi;
  • ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 per il conferimento di collaborazioni plurime a docenti di altri istituti;
  • Circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
  • art. 46, L.06-08-08 n°133;
  • art. 43, c. 3 del D.I. n°129/2018.

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