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Diritto d’autore e licenze “open”

Che cosa dobbiamo sapere circa il diritto d’autore quando vogliamo usare l’opera creativa di altri oppure vogliamo diffondere il nostro lavoro (sul web ma non solo) mantenendo un certo controllo. In questo articolo le basi del diritto d’autore e delle licenze “open”.

Scuola, diritto d’autore e licenze “open”

Partiamo da un esempio concreto. Stiamo preparando una presentazione. Possiamo prendere qualsiasi immagine presente nel web e inserirla nel nostro lavoro?

La risposta “netta” è… no, a meno che l’immagine non sia accompagnata da una “licenza” che lo consente.

Per licenza si intende il “contratto” mediante il quale l’autore, in quanto titolare del diritto d’autore, concede ad altri l’autorizzazione a usare la propria opera entro certi termini.

Con il termine diritto d’autore ci si riferisce al complesso di norme che tutelano le opere d’ingegno di carattere creativo.

In Italia il diritto d’autore è regolamentato dalla LEGGE 22 aprile 1941, n. 633. Una norma “vecchiotta” quindi, per questo ovviamente è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni.

Tale legge tutela, tra l’altro, le opere letterarie e artistiche, le composizioni musicali, le fotografie, i programmi per computer e anche le banche dati.

Inizio e termine del diritto d’autore

Il diritto d’autore “nasce” in maniera “automatica” con la creazione dell’opera e appartiene all’autore (o agli autori se sono più di uno).

Non c’è quindi alcun obbligo di “registrazione” o di “deposito”, come invece avviene per le invenzioni industriali (che vengono protette da “brevetto”).

L’autore dell’opera creativa ha il diritto esclusivo sullo sfruttamento economico della propria opera e tale diritto dura fino a 70 anni dopo la sua morte. Solo dopo questo periodo l’opera diviene di dominio pubblico.

Diritto d’autore e licenze “open”

Alcuni autori cercano legittimamente di guadagnare dal proprio lavoro concedendo a terzi l’uso delle proprie fotografie, illustrazioni, musiche ecc. attraverso piattaforme online che forniscono contenuti di questo tipo, gestendo anche i pagamenti.

Se non si è interessati al guadagno, ma si vuole comunque controllare la diffusione del proprio lavoro, è possibile assegnare alle proprie opere una licenza “open”.

Le licenze più famose di questo tipo sono sicuramente le “Creative Commons” (in sigla “CC”). Prendono il nome dell’omonima organizzazione senza fini di lucro fondata nel 2001 da Lawrence Lessig, avvocato, professore di diritto dell’Harvard University e divulgatore.

Le licenze CC si basano sul concetto in base al quale l’autore decide quali diritti riservare a se stesso e quali concedere in uso.

Le licenze Creative Commons sono disponibili in forma testuale completa, oppure “riassunte” mediante “etichette” grafiche.

Esistono diverse licenze CC.

Quella maggiormente “aperta” la “CC0 Public Domain”, con la quale si attribuisce un’opera al pubblico dominio.

Licenza CC BY-NC-ND

La licenza CC più restrittiva è la “CC BY-NC-ND”, mediante la quale si concede l’uso dell’opera a patto che sia attribuita all’autore, che non sia usate per scopi commerciali e che non venga modificate.

Licenza CC BY-NC-ND

Controllare la licenza con Google

Per quanto riguarda le immagini, quando effettuiamo la ricerca con Google è possibile filtrarle in base alla licenza d’uso tramite l’apposito menu.

Screenshot Google ricerca immagini

In questo esempio abbiamo fatto riferimento al web e alle immagini, ma quando scritto sul diritto d’autore e licenze “open” può riguardare anche ( e non solo) i testi nei libri cartacei.

Quindi, prima di riutilizzare il lavoro di altri… occhio alla licenza!

Approfondimenti su diritto d’autore e licenze “open”

Questo breve articolo divulgativo non può ovviamente esaurire un argomento così vasto.

Ecco di seguito alcuni importanti link di approfondimento.

Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Legge sul diritto d’autore

Diritto d’autore nel sito della SIAE

Simone Aliprandi, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d’autore

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